STORIA RECENTE

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Nel mese di marzo 1978 – in coincidenza con il sequestro Moro ed in pieno svolgimento delle azioni terroristiche – inizia la fase, mai interrotta, della legislazione premiale (così definita dalla dottrina e dalla giurisprudenza) a favore dei terroristi, colpevoli di 489 morti (di cui 122 appartenenti alle Forze dell’ Ordine e 9 magistrati), di 5.430 feriti e di 12.690 attentati, di cui 4.290 violenze e 7.866 attentati a cose).

Con il supporto permanente di “Soccorso Rosso”, composto di giuristi vicini alla sinistra extra-parlamentare (vedasi: Misiani – La toga rossa – Tropea Ed., 1998) si inizia così con il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, con il quale si prevedono, tra l’ altro, nuove figure criminose di atti terroristici e l’ introduzione di pene minori per il terrorista che si dissocia (art. 630 c. p.) : sequestro per finalità di terrorismo o di eversione dello stato democratico. La pena viene ridotta nella misura da due a otto anni.

Nello stesso anno 1978, con il DPR 4  agosto 1978, n. 413, sono stati concessi indulto e amnistia, di cui hanno potuto beneficiare anche gli autori di atti terroristici.

Con il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni dalla Legge 6 febbraio 1980,n. 15 (sottoposto con esito sfavorevole a referendum popolare il 17-18 maggio 1981 per l’abrogazione, sono state introdotte notevoli riduzioni di pena per chi avesse tenuto un comportamento tale da consentire l’ individuazione e la cattura dei complici e la non punibilità di chi volontariamente avesse impedito l’ evento (art.448 bis del codice penale).

Facente parte della legislazione “premiale” è da considerare la legge 30 dicembre 1980, n. 894, con la quale è stato modificato nuovamente l’art. 630 c.p., con l’introduzione di cospicui sconti di pena (con la trasformazione della pena dell’ergastolo nella reclusione da 12 a 20 anni, e la riduzione delle altre pene da un terzo a due terzi) per colui che, essendosi dissociato, avesse collaborato attivamente per evitare  che il crimine commesso desse luogo ad ulteriori conseguenze, oppure avesse contribuito all’ individuazione dei correi.

La legge 29 maggio 1982, n. 304 (cosiddetta legge sui pentiti), recante misure per la difesa dell’ ordinamento democratico, prevede l’incentivazione di comportamenti di collaborazione con la giustizia, sia attraverso alcune ipotesi di non punibilità in talune fattispecie di reati associativi, sia in quelle di circostanze attenuanti.

La norma prevede anche la possibilità della concessione della libertà provvisoria, addirittura fin dalla sentenza di primo grado in poi, per gli imputati ai quali venga riconosciuto un contributo di rilevante collaborazione.

Successivamente, la legge 18 febbraio 1987, n. 34 ha stabilito misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo.

Sono previste norme di commutazione e di diminuzione di pena (es. sostituzione dell’ ergastolo con la reclusione a trenta anni); diminuzione di pena nel caso dicondanna definitiva .

Per condotte previste dall’ art. 1, e relativamente ai delitti punibili con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 10 anni, può essere concessa la libertà provvisoria.

Altre norme perdonistiche sono state emanate con il DPR 12 aprile 1990, n. 75, con la concessione di amnistia di carattere generale, dalla quale NON sono stati esclusi i reati per atti di terrorismo.

Analogamente è avvenuto con il DPR 24 luglio 1990, n. 203 (con integrazione dell’amnistia) e con il DPR 22 dicembre 1990, n. 394 (con concessione di indulto).

Da quanto precede, appare evidente che il legislatore, nella menzionata ricorrente e frenetica produzione legislativa, ha privilegiato i carnefici, non altrettanto si è verificato in favore delle vittime del terrorismo ed i loro superstiti.

Ben 10 leggi a loro favore, contro le sole 2 per le vittime!

E per giunta inapplicate!!!

Infatti, i pochi esigui benefici, tardivamente attribuiti ad essi, dopo 15-20 anni dagli eventi, con le leggi 20 ottobre 1990, n. 302 e 223 novembre 1998, n. 407, vengono concessi con intralci e criteri restrittivi da parte degli organi competenti, oppure non vengono concessi affatto.

Al contrario, in questi giorni si assiste – nonostante il risorgere del terrorismo (D’Antona, Biagi) – ad una indecorosa ed indegna gara fra le forze politiche per offrire salvacondotti ai terroristi, offendendo la memoria dei “Caduti” ed il dolore e le sofferenze dei loro superstiti, vedove e orfani, e degli invalidi.

Non è sufficiente che, dei circa 1.000 terroristi incriminati, soltanto 130 di essi si trovino attualmente nelle carceri italiane: 50 in regime di semilibertà, con possibilità di lavoro all’esterno (molto spesso anche ben retribuito), 60 irriducibili.

I terroristi all’ estero, transitati in Francia sono stati 900; nel 1984 i residenti oltralpe erano 300; a fine anni ’90 erano circa 200.

L’ ex Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro ne ha graziati 7!

 E l’ Università di Trento ha celebrato le gesta di Curcio e compagni!

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